ARTICOLO 1
COSTITUZIONE
Premesso che l'associazione è la libera unione di coloro che hanno un fine comune e che tale fine può essere rappresentato dalla passione per il Mare e per la Radio, nonché la divulgazione e lo sviluppo della scienza radiantistica, con particolare riferimento alle comunicazioni in campo marittimo.
Premesso che l'attività di Radioamatore è legalmente riconosciuta e disciplinata dalla legge italiana come “Servizio di Amatore”, così come definito dal Regolamento Internazionale delle Comunicazioni e recepito in Italia dal D.P.R. n.1214/1966, nonché dal recente Codice delle Comunicazioni Elettroniche di cui al D.P.R. n.259/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
È costituita, ad Augusta (SR) il 01.01.2001, un'organizzazione non lucrativa d'utilità sociale, a carattere volontario, apartitica, senza scopi religiosi e/o commerciali, con la denominazione “Associazione Radioamatori Marinai Italiani”, più brevemente denominata “A.R.M.I.”, al fine di promuovere ogni possibile attività culturale e scientifica nel settore delle radio-tele-comunicazioni con particolare riferimento alle comunicazioni marittime ed alla cultura marinaresca.
L'Associazione è retta dal presente statuto in ottemperanza e nei limiti di quanto stabilito dalle norme generali del nostro ordinamento giuridico con particolare riferimento alla Legge n. 266/1991 ed al Decreto Legislativo n. 460/1997.
L'Associazione ha rilevanza nazionale ed internazionale; ideologicamente si avvicina all'A.N.M.I. – Associazione Nazionale Marinai d'Italia – di cui appoggia idee e scopi mantenendo viva la conoscenza e l'uso del radiantismo in campo marittimo; è dotata di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile.
Può partecipare, quale socio, ad altre Associazioni, Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali aventi finalità analoghe.

ARTICOLO 2
SEDE
L'associazione A.R.M.I. ha sede in Augusta (SR) alla via E. Millo n. 20.
Essendo l'A.R.M.I. un'associazione costituita non a scopo di lucro, essendo i suoi responsabili persone che operano nell'ambito del più totale volontariato, si stabilisce che la sede possa essere scelta e mutata agevolmente, attraverso una semplice dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, rilasciata dal Comune di residenza del Presidente Nazionale in carica ovvero attraverso autocertificazione rilasciata su carta semplice da parte del Presidente Nazionale in carica.
L'Associazione potrà istituire sedi secondarie, uffici, dipendenze sia in Italia che all'estero.
ARTICOLO 3
DURATA
La durata dell'Associazione è illimitata e l'anno sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4
FINALITÀ
L'Associazione si propone, in armonia con quanto stabilito dall'art.10 del Decreto Legislativo n.460/1997, di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale, attraverso lo svolgimento delle seguenti attività:
- tenere vivo fra i soci il culto della Patria, il senso dell'onore e lo spirito delle tradizioni marinare, tutelando il prestigio dei Marinai;
- riunire radioamatori interessati ai diversi tipi di ricetrasmissioni radiantistiche affinché, attraverso lo scambio di studi ed esperienze, avvenga un costante aggiornamento e perfezionamento nella materia;
- procedere, nella stretta osservanza delle relative norme legislative e regolamentari, alla installazione ed alla gestione di stazioni radioamatoriali e/o ponti radio ripetitori;
- incrementare la categoria dei radioamatori, diffondendo l'interesse alle radio-tele-comunicazioni;
- stabilire e mantenere opportune relazioni di collaborazione con analoghe Associazioni ed Istituzioni nazionali ed estere;
- tutelare gli interessi dei Radioamatori per tutto quanto concerne lo svolgimento della loro attività radioamatoriale.
Per il conseguimento delle suddette finalità, l'Associazione potrà intraprendere tutte le iniziative ritenute utili e compatibili con il presente Statuto e con la sua natura.

ARTICOLO 5
I SOCI
Possono essere iscritti all'Associazione in qualità di soci: le persone fisiche che abbiano raggiunto la maggiore età, sia di nazionalità europea che extraeuropea, che abbiano prestato o prestino servizio in una Marineria Militare o Mercantile o in altri corpi o Forze Armate che abbiano componente marittima (Polizia Marittima, Guardia di Finanza, Carabinieri Marina, ecc.), in possesso della relativa patente da operatore di stazione radioamatoriale, nonché della licenza per l'impianto e l'esercizio di stazione radioamatoriale, ovvero relativa autorizzazione di ascolto, al cui carico, circa lo svolgimento dell’attività radioamatoriale, non risulti alcun demerito e che aderiscano al perseguimento delle finalità sociali; ed inoltre quelle persone giuridiche che condividono i scopi sociali e le modalità di attuazione.
Possono, anche, associarsi le persone di ineccepibile condotta che, pur non essendo in possesso delle prerogative di cui sopra, nutrono e condividono la passione per il Mare e la Radio.
Il numero dei soci è illimitato e l’appartenenza all’A.R.M.I. ha una durata di 5 anni rinnovabile gratuitamente.
I Soci sono distinti nelle seguenti categorie:
SOCI BENEMERITI: possono divenire tali coloro i quali per la propria personalità e prestigio abbiano contribuito alla valorizzazione dell’Associazione, della Marina Italiana in campo radiantistico oppure abbiano posto in essere o contribuito ad attività in favore dell’A.R.M.I.. Essi sono nominati dal Consiglio Direttivo, a maggioranza dei suoi componenti, previa proposta relazionata da almeno due soci.
I Soci Benemeriti non hanno diritto di voto e non sono eleggibili a cariche sociali.
La carica di Socio Benemerito è perpetua, sempre nel rispetto delle norme statutarie.
SOCI NAVALI: sono coloro i quali, di nazionalità italiana, iscritti nelle liste della Gente di Mare oppure che abbiano prestato servizio in Marina Militare Italiana o Mercantile, oppure in altri corpi o Forze Armate aventi componente marittima, facciano pervenire all’Associazione, in forma scritta, esplicita richiesta di adesione, corredata di titoli e curriculum vitae.
La qualità di Socio Navale dà diritto di voto e di eleggibilità alle cariche sociali.
SOCI ASSOCIATI: sono tali le persone fisiche, di qualunque nazionalità, nonché Enti e/o Associazioni con analoghe finalità le quali facciano pervenire richiesta di adesione scritta, pur non in possesso dei requisiti di appartenenza richiesti per l’ammissione alle categorie di cui innanzi.
I soci associati non hanno diritto di voto, non sono eleggibili a carica sociale ad eccezione di quelle di Presidente distrettuale Provinciale e vice Presidente distrettuale Provinciale secondo quanto stabilito dai successivi articoli 16 e 17.
La richiesta di associazione potrà essere inoltrata a mezzo posta ordinaria o posta elettronica. L’accettazione della richiesta di associazione verrà formalizzata secondo le norme stabilite dall’art.9 del presente statuto.
Ai soci iscritti, verrà assegnato un numero di iscrizione sequenziale, farà eccezione il socio ASSOCIATO che riporterà la lettera “A” come identificativo anteposta al numero sequenziale (es. ARMI A/###).
Tutti i soci iscritti (NAVAL e ASSOCIATI) sono autorizzati ad utilizzare il numero di iscrizione abbreviato (MI###) per le attività radiantistiche (contest, gare, manifestazioni, ecc.).

ARTICOLO 6
DIRITTI DEI SOCI
I soci hanno il diritto di:
- propagandare la cultura marinara italiana con particolare riferimento al mondo delle radio-tele-comunicazioni;
- usare liberamente le effigi dell’A.R.M.I. ed il proprio numero di adesione nella corrispondenza ufficiale, sulle QSL personali, sulle proprie pagine Web;
- proporre all’Associazione iniziative compatibili con gli scopi sociali, nel pieno rispetto delle modalità stabilite;
- coadiuvare il Presidente Nazionale e gli Organi Sociali nelle attività dell’Associazione, come ad esempio “il Bollettino dei Marinai” – organo ufficiale d’informazione dell’A.R.M.I.;
- esercitare il diritto di voto nei casi previsti dal presente statuto e/o dal Regolamento; delegare altro socio per intervenire nelle assemblee, con un massimo di tre deleghe per ogni socio.

ARTICOLO 7
DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti a:
- rispettare tutte le norme previste dal presente statuto e dai regolamenti, delibere e disposizioni emanate dall’Associazione;
- fornire a tutti gli OM interessati informazioni di ogni genere nei settori radiantistico e marinaresco, in relazione all’attività svolta sulle gamme radioamatoriali, l’attività DX sia nazionale che internazionale, le varie forme di propagazione, la presenza di stazioni Marittime più interessanti da collegare, nonché informazioni sull’A.R.M.I. e sulle sue attività;
- propagandare e vigilare sul corretto uso della frequenza, segnalando ai competenti uffici, eventuali violazioni del Band Plan in uso.
- fornire, ove possibile, assistenza ad eventuali emergenze in ambito marittimo/navale.

ARTICOLO 8
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio si perde:
- per dimissione;
- per radiazione, a causa del mancato rispetto delle norme statutarie, o per comportamento moralmente o materialmente lesivo nei confronti dell’Associazione, della Marina Italiana, dello Stato Italiano, o per mancato rispetto delle norme relative all’utilizzo delle strutture dell’Associazione. La decisione di radiazione spetta al Consiglio Direttivo ed ha effetto immediato. In tal caso, la decisione viene comunicata dal Presidente Nazionale all’interessato a mezzo email e successivamente pubblicata sull’organo ufficiale di informazione dell’Associazione – “il Bollettino dei Marinai” - e senza alcun’altra formalità burocratica.
E’ possibile, nel caso di dimissione del socio, una successiva re-iscrizione all’A.R.M.I.
In caso di radiazione, il candidato socio, può avvalersi di una nuova iscrizione solo se dimostra inconfutabili motivazioni allegando alla richiesta documentazione adeguata.
La richiesta sarà presentata tramite i Presidenti Distrettuali Provinciali che avanzeranno, proposta di iscrizione al Coordinatore di Area che a sua volta vista la documentazione, porterà in seno al C.D. che giudicherà la richiesta ed esprimerà l’insindacabile parere.
Le comunicazioni saranno date in base al successivo art. 9

ARTICOLO 9
COMUNICAZIONI AI SOCI
Tutte le comunicazioni tra gli Organi Sociali ed i Soci avverranno a mezzo e-mail.
Qualora un Socio ne facesse espressa richiesta sarà possibile l’invio di eventuali comunicazioni a mezzo servizio postale tradizionale ma, essendo l’A.R.M.I. un'Associazione costituita non a scopo di lucro, essendo i suoi Responsabili persone che operano nell'ambito del più totale volontariato, non avendo l’Associazione fondi di gestione, il Socio dovrà allegare alla stessa richiesta busta pre-affrancata e pre-indirizzata per la relativa risposta.
In materia di comunicazioni ai Soci si intende espressamente accettato il principio del “silenzio assenso”.

ARTICOLO 10
MODALITÀ DI VOTO
Oltre le normali procedure di voto, per dare la possibilità a tutti i soci di esprimere la propria preferenza, i soci riconoscono la validità del voto elettronico.
Sono valide le deliberazioni approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei votanti.
In tutte le delibere il voto è del tipo “palese”.
ORGANI E CARICHE SOCIALI
ARTICOLO 11
GLI ORGANI
Gli organi dell'Associazione (vedasi All.1) sono: l’Assemblea Generale dei soci, il Consiglio Direttivo, il Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale con funzioni anche di Segretario Nazionale, i Coordinatori Dipartimentali, i Presidenti Distrettuali.
ARTICOLO 12
ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
L’Assemblea Generale dei Soci è costituita da tutti i soci ed è presieduta dal Presidente Nazionale.
L’Assemblea è chiamata a deliberare, anche frazionata per dipartimenti (vedasi All.1) ed oltre che in maniera tradizionale, data la natura nazionale ed internazionale dell’associazione, secondo le modalità stabilite nel presente Statuto - articoli 9 e 10 - su argomenti che il Consiglio Direttivo e/o il Presidente Nazionale reputeranno di particolare interesse sociale.

ARTICOLO 13
IL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, che dura in carica cinque anni, composto dal Presidente Nazionale, che ne ricopre il ruolo di Presidente, dal Vice-Presidente avente funzioni anche di Segretario Nazionale e dai cinque Coordinatori Dipartimentali.
Compito del Consiglio Direttivo è di realizzare lo scopo sociale e di curare gli interessi dell’Associazione, investito di tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, che non siano specificamente riservati ad altri Organi o Cariche Sociali.
Il Consiglio Direttivo esamina in modo approfondito determinate questioni che richiedono attenzione o che potrebbero essere importanti per il futuro dell'Associazione e, dopo questa analisi, decide (delibera) se e come presentare questi argomenti all'Assemblea dei Soci, che potrebbe essere chiamata a discutere o votare su di essi.
I membri del Consiglio Direttivo sono convocati e/o consultati dal Presidente Nazionale così come specificato dagli articoli 9 e 10 del presente Statuto.
Le discussioni portate all’evidenza del Consiglio Direttivo avverranno, se non in modo tradizionale a mezzo di riunione, a mezzo di interscambio di messaggi di posta elettronica, necessariamente indirizzati a tutti i membri del Consiglio allo scopo di instaurare una tavola rotonda, oppure tramite la chat del C.D.
A tal fine, si accetta il principio del “silenzio assenso”.
In caso di votazione, che avverrà nel rispetto del presente Statuto ed a scrutinio palese, ogni consigliere dispone di un voto ed in caso di parità prevale il voto del Presidente Nazionale.
Il Consiglio Direttivo può delegare alcune sue competenze amministrative ad uno o più dei suoi membri e nominarli procuratori per singoli atti o categorie di atti.
Ad ogni inizio di mandato il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a far effettuare il censimento dei soci dell’A.R.M.I. su indicazioni della Segreteria Nazionale e secondo le modalità del disposto Art. 20 del presente Statuto Associativo.

ARTICOLO 14
IL PRESIDENTE NAZIONALE
Il Presidente Nazionale ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura il collegamento con le autorità marittime e con la Marina Militare. Presiede sia l'Assemblea che il Consiglio Direttivo, all'interno dei quali il suo voto vale doppio in caso di parità; inoltre, ha pieni poteri decisionali nel pieno rispetto delle norme statutarie e dei criteri comportamentali.
Cura l’aggiornamento del sito Web dell’Associazione e diffonde mediante questo le informazioni inerenti il campo marittimo/radiantistico. Coordina, altresì, la redazione de “il Bollettino dei Marinai” – organo ufficiale di informazione dell’A.R.M.I. – nonché la redazione di ogni altro mezzo d'informazione che il sodalizio possa scegliere per divulgare informazioni e/o notizie ai soci ed al pubblico in generale (es. Reflector ARMI su Google, spazio sul social network Facebook, Twitter, WhatsApp, ecc.).
Per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, il Presidente Nazionale si avvale della collaborazione del Vice-Presidente Nazionale con funzioni anche di Segretario Nazionale oltre a quella dei cinque Coordinatori Dipartimentali.
La figura del Vice-Presidente Nazionale (come meglio specificato nell’Art. 14 bis del presente Statuto) viene nominata direttamente dal Presidente Nazionale ed assolve anche alla funzione di Segretario Nazionale.
Egli è scelto fra i soci dell’Associazione che si siano distinti per la loro abilità nel coordinare e gestire efficacemente progetti o iniziative dell'Associazione, dimostrando una profonda conoscenza delle dinamiche associative.
Nel caso in cui il Presidente Nazionale sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni per un periodo non inferiore ai sei mesi, potrà designare, in sua vece ed a suo insindacabile giudizio, il Vice-Presidente Nazionale che lo sostituirà per l'ordinaria gestione; nella situazione invece che sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni per un lungo periodo continuativo, potrà a sua discrezione rimettere il proprio mandato. In tal caso, il Consiglio Direttivo Nazionale verrà chiamato ad esprimersi nella decisione di un nuovo Presidente Nazionale che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo Nazionale stesso.
Il Presidente Nazionale è eletto dal Consiglio dei Coordinatori Dipartimentali secondo le modalità specificate dagli articoli 9 e 10 del presente Statuto.
Possono candidarsi tutti i Soci Navali che ne avanzeranno, presso la Segreteria Nazionale, formale candidatura.
Può candidarsi anche un membro del Consiglio dei Coordinatori Dipartimentali ma dovrà dimettersi dalla propria carica.
Qualora ci fosse un solo candidato, la carica verrà assegnata, senza svolgere elezioni, all’unico candidato in lista.

ARTICOLO 14 BIS
VICE PRESIDENTE NAZIONALE E SEGRETARIO
È istituita la figura del Vice-Presidente Nazionale avente funzioni anche di Segretario Nazionale, nominato direttamente dal Presidente Nazionale.
Egli è parte integrante del Consiglio Direttivo ed ha diritto di voto (un voto) e rimane in carica per cinque anni rinnovabili.
Collabora a stretto contatto con il Presidente Nazionale, che coadiuva nelle attività nazionali.
Cura, per conto del Presidente Nazionale, i rapporti tra i vari Dipartimenti e la Sede Nazionale e tra l’A.R.M.I. e le associazioni/enti esterni, oltre a sviluppare e realizzare il programma di estensione territoriale dell’Associazione.
Egli può avere anche incarichi istituzionali (Presidente Distrettuale) e può essere revocato dalle sue funzioni in qualunque momento dal Presidente Nazionale.

ARTICOLO 15
I COORDINATORI DIPARTIMENTALI
Geograficamente parlando, il territorio nazionale italiano viene diviso in cinque Dipartimenti denominati Dipartimento Italia Nord, Dipartimento Italia Centro, Dipartimento Italia Sud, Dipartimento Sardegna e Dipartimento Sicilia.
I limiti dei Dipartimenti sono così stabiliti (per una migliore comprensione vedasi All. 2): per il Dipartimento Italia Nord, dai confini nazionali nord ai confini regionali sud della Liguria e dell’Emilia-Romagna; per il Dipartimento Italia Centro, dai confini regionali nord della Toscana e delle Marche ai confini regionali sud del Lazio e dell’Abruzzo; per il Dipartimento Italia Sud, dai confini regionali nord della Campania e del Molise fino ai confini regionali sud della Calabria e della Puglia; per il Dipartimento Sardegna, dai confini della stessa oltre a tutti gli arcipelaghi che contornano l’isola; e per il Dipartimento Sicilia, dai confini della stessa oltre a tutti gli arcipelaghi che contornano l’isola.
Ciascun Dipartimento verrà coordinato da un Coordinatore Dipartimentale, eletto, secondo le modalità specificate dagli articoli 9 e 10 del presente Statuto, dall’Assemblea dei Soci, nell’ambito del singolo Dipartimento, tra i Soci Navali che ne avanzeranno, presso la Segreteria Nazionale, formale candidatura.
Qualora ci fosse un solo candidato, la carica verrà assegnata, senza svolgere elezioni, all’unico candidato in lista. In assenza di candidature, il Presidente Nazionale, sulla base delle sue conoscenze personali di “candidati di fiducia”, proporrà all’Assemblea almeno due nominativi per Dipartimento, scelti per meriti tra i Soci Navali.
La carica di Coordinatore Dipartimentale ha durata di cinque anni e può essere rinnovata.
Qualora uno dei Coordinatori sia impossibilitato a svolgere le sue funzioni per un lungo periodo continuativo, potrà, a sua discrezione, rimettere il proprio mandato ed in tal caso l’Assemblea dei Soci, nell’ambito del singolo Dipartimento interessato, verrà chiamata ad esprimersi nella decisione di un nuovo Coordinatore che durerà in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo stesso.
I Coordinatori Dipartimentali, così eletti, faranno parte del Consiglio Direttivo Nazionale dell’Associazione.
Essi curano gli aspetti coordinativi e di informazione, coadiuvando il Presidente Nazionale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali. Il Coordinatore Dipartimentale si avvale della collaborazione dei Presidenti Distrettuali.
Il Coordinatore Dipartimentale, all’inizio del proprio mandato, attraverso i Presidenti Distrettuali, provvede ad effettuare il censimento dei soci dell’A.R.M.I. secondo le modalità del disposto Art. 19 del presente Statuto Associativo.

ARTICOLO 16
I PRESIDENTI DISTRETTUALI
Nell’ambito dei singoli Dipartimenti, stabiliti dal precedente Articolo 15 dello Statuto, al fine di meglio gestire ed organizzare eventi ed attività confacenti alle finalità sociali, potranno costituirsi gruppi di Soci afferenti alla propria zona geografica “provinciale”. Questi gruppi prenderanno il nome di “Distretti Provinciali” e, nel proprio ambito, verrà designato un Presidente Distrettuale dagli stessi Soci fondatori mediante la prima Assemblea di formazione del Distretto. Il Distretto così fondato rappresenterà i soci A.R.M.I. dell’intera Provincia di appartenenza e non potrà esistere più di una sede nella stessa Provincia.
La carica di Presidente Distrettuale Provinciale ha durata massima di cinque anni e comunque segue il mandato del Coordinatore Dipartimentale. A scadenza può essere nuovamente designato.
I Presidenti Distrettuali curano a livello locale gli aspetti coordinativi e di informazione, coadiuvando il Presidente Nazionale, il Vice-Presidente Nazionale, i Coordinatori Dipartimentali e tutti gli Organi Sociali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Per la carica di Presidente Distrettuale possono essere eletti, oltre ai Soci “NAVAL”, anche i membri “ASSOCIATI”.
Le cariche di Presidente Distrettuale Provinciale possono essere revocate soltanto dal Consiglio Direttivo Nazionale dell’A.R.M.I. qualora sopraggiungano comportamenti scorretti e/o in contrasto con l’etica e le finalità dell’Associazione.
Qualora insorgessero le dimissioni da parte del Presidente Distrettuale Provinciale, esse diventeranno esecutive solo dopo la nomina del sostituto, che avverrà in Assemblea del Consiglio Direttivo Provinciale. Fino a quel momento, la carica resterà operativa in capo al dimissionario. Analogamente, qualora insorgessero le dimissioni contemporanee da parte del Presidente Distrettuale Provinciale e del Vice-Presidente Distrettuale Provinciale, in assenza di candidature da parte dei Soci appartenenti al Distretto, il Coordinatore Dipartimentale avrà facoltà di assegnare le cariche d’ufficio.
Il Presidente Distrettuale, all’inizio del proprio mandato, su indicazione del Coordinatore Dipartimentale, provvede ad effettuare il censimento dei soci dell’A.R.M.I. appartenenti al proprio Distretto, secondo le modalità del disposto Art. 19 del presente Statuto Associativo.

ARTICOLO 17
I VICE PRESIDENTI DISTRETTUALI
Nell’ambito dei singoli Distretti, stabiliti dal precedente Articolo 16 dello Statuto, al fine di meglio gestire ed organizzare il proprio ambito di appartenenza territoriale, i Soci fondatori, alla prima riunione del Direttivo Provinciale, provvederanno alla nomina del Presidente Distrettuale Provinciale, secondo quanto stabilito dall’Art. 10, il quale, a sua volta, procederà alla scelta del Vice-Presidente Distrettuale Provinciale avente funzioni anche di Segretario, fra i membri del Consiglio Direttivo Provinciale. La carica di Vice-Presidente Distrettuale Provinciale segue di pari passo quella del Presidente Distrettuale.
I Vice-Presidenti Distrettuali curano a livello locale gli aspetti gestionali del personale e delle attività provinciali, coadiuvando il Coordinatore Distrettuale e tutti gli Organi Sociali nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Per la carica di Vice-Presidente Distrettuale possono essere eletti, oltre ai Soci “NAVAL”, anche i membri “ASSOCIATI”.
Egli ha anche il compito di sostituire il Presidente Distrettuale, nel caso in cui sia impossibilitato a svolgere le proprie funzioni, fino ad un massimo di sei mesi continuativi, dopodiché dovrà inevitabilmente procedere alla nomina di un nuovo Presidente Distrettuale convocando l’Assemblea del Direttivo Distrettuale.
Le cariche di Vice-Presidente Distrettuale Provinciale possono essere revocate soltanto dal Coordinatore Dipartimentale, dandone conoscenza al Consiglio Direttivo Nazionale, qualora sopraggiungano comportamenti scorretti e/o in contrasto con l’etica e le finalità dell’Associazione.
Qualora insorgessero le dimissioni da parte del Vice-Presidente Distrettuale Provinciale, esse diventeranno esecutive solo dopo la nomina del sostituto, che verrà scelto direttamente dal Presidente Distrettuale Provinciale fra i membri del Consiglio Direttivo Provinciale e, pertanto, fino a quel momento la carica resterà operativa in capo al dimissionario. Analogamente, qualora insorgessero le dimissioni contemporanee da parte del Presidente Distrettuale Provinciale e del Vice-Presidente Distrettuale Provinciale, in assenza di candidature da parte dei Soci appartenenti al Distretto, il Coordinatore Dipartimentale avrà facoltà di assegnare le cariche d’ufficio.

ARTICOLO 17 BIS
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DISTRETTUALE
Il Distretto Provinciale è amministrato da un Consiglio Direttivo, che dura in carica cinque anni, composto dal Presidente Distrettuale Provinciale, che ne ricopre il ruolo di Presidente, dal Vice-Presidente Distrettuale avente funzioni anche di Segretario e da almeno un Consigliere.
Compito del Consiglio Direttivo Provinciale è quello di gestire tutte le attività del Distretto nel pieno rispetto dello Statuto dell’Associazione, nonché quello di collaborare a stretto contatto con il Coordinatore Dipartimentale.
Il Consiglio Direttivo Provinciale esamina in modo approfondito determinate questioni che richiedono attenzione o che potrebbero essere importanti per il futuro del Distretto e, dopo questa analisi, decide (delibera) se e come presentare questi argomenti all'Assemblea dei Soci del Distretto, che potrebbe essere chiamata a discutere o votare su di essi.
I membri del Consiglio Direttivo Provinciale sono convocati e/o consultati dal Presidente Distrettuale Provinciale così come specificato dagli articoli 9 e 10 del presente Statuto.
Le discussioni portate all’evidenza del Consiglio Direttivo Provinciale avverranno, se non in modo tradizionale a mezzo di riunione, a mezzo di interscambio di messaggi di posta elettronica, necessariamente indirizzati a tutti i membri del Consiglio allo scopo di instaurare una tavola rotonda, oppure tramite la chat del C.D.P.
A tal fine, si accetta il principio del “silenzio assenso”.
In caso di votazione, che avverrà nel rispetto del presente Statuto ed a scrutinio palese, ogni membro dispone di un voto ed in caso di parità il voto del Presidente Distrettuale Provinciale verrà considerato doppio.

ARTICOLO 18
IL PRESIDENTE ONORARIO
È istituita la figura del Presidente Onorario, titolo ad honorem rilasciato dal Presidente Nazionale, su proposta documentata di almeno due Soci Navali, avanzata al Consiglio Direttivo.
Il titolo può essere rilasciato a persone che si sono particolarmente distinte, in campo nazionale ed internazionale, in fatti di carattere marittimo e/o radiantistico, ed è automaticamente rilasciato agli ex Presidenti Nazionali.
Il Presidente Onorario è di fatto membro dell’A.R.M.I., non ha poteri decisionali né diritto di voto.
Il titolo di Presidente Onorario può essere rilasciato a più persone.

ARTICOLO 19
CENSIMENTO ASSOCIATIVO
Ad ogni inizio di mandato il Consiglio Direttivo Nazionale provvede a far effettuare il censimento dei soci dell’A.R.M.I. su indicazioni della Segreteria Nazionale.
Il censimento, effettuato dai Coordinatori Dipartimentali per area di competenza e dai Coordinatori Distrettuali, se nominati, dovrà essere eseguito attraverso l’invio di una e-mail (vedi Allegato 3.A e 3.B) a tutti i soci, nella quale si chiederà l’espressa volontà di continuare a far parte dell’Associazione per i successivi cinque anni, a prescindere dalla possibilità di partecipare alle attività associative, la cui partecipazione resta sempre a discrezione del socio e non è obbligatoria.
In mancanza di risposta da parte del socio entro 15 giorni dalla data della comunicazione, l’iscrizione dello stesso verrà congelata fino ad un massimo di un anno, dopodiché l’iscrizione verrà cancellata.
PATRIMONIO
ARTICOLO 20
PATRIMONIO
Il Patrimonio dell'Associazione, basandosi l'A.R.M.I. sul principio del no-profit e della solidarietà sociale, nel rispetto delle norme vigenti, è costituito da eventuali contributi, donazioni e lasciti, purché questi non influenzino in alcun modo la vita dell'Associazione. Tali fondi saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, su proposta del Presidente Nazionale e/o del Consiglio Direttivo.
L'Associazione potrà utilizzare mezzi, macchinari, apparecchiature, strutture e quant'altro dato in uso gratuito da soci, altre associazioni, Enti ed Istituzioni nazionali ed internazionali, anche se questi non costituiranno patrimonio sociale e previa delibera del Consiglio Direttivo.
MODIFICHE DELLO STATUTO
ARTICOLO 21
MODIFICHE DELLO STATUTO
Lo Statuto è modificato dall'Assemblea dei Soci a maggioranza qualificata dei tre quarti dei soci.
Lo Statuto non può essere sottoposto a modifica nel periodo tra il 1° luglio e il 31 agosto e nel periodo dal 10 dicembre al 10 gennaio di ogni anno.
VARIE
ARTICOLO 22
ORGANO UFFICIALE DI INFORMAZIONE
Oltre al sito Web, che fornisce informazioni ed aggiornamenti in tempo reale ai Soci ed al pubblico, l’A.R.M.I. si avvarrà di un periodico d’informazione ufficiale, riservato ai soli Soci, che fornirà notizie di varia natura su argomenti marittimi e/o radiantistici.
Questo bollettino, denominato “Il Bollettino dei Marinai”, è gratuito ed inviato a tutti i Soci in forma elettronica; i Soci che ne faranno richiesta potranno riceverlo anche in forma cartacea, previo invio di contributo spese.
Tutti i Soci sono chiamati, nell’ambito delle proprie possibilità, a collaborare alla redazione del bollettino, redigendo articoli e fornendo informazioni al Coordinatore Nazionale e/o ai preposti Organi Sociali su argomenti confacenti alla natura dell’Associazione ed ai propri scopi sociali.

ARTICOLO 23
CLAUSOLA ARBITRALE
Tutte le controversie tra i soci, nonché tra i soci e l’Associazione e i suoi organi, saranno sottoposte, con esclusione di ogni altra giurisdizione, alla competenza del Consiglio Direttivo, il quale giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura. Il lodo sarà inappellabile.
ARTICOLO 24
RINVIO
Per quanto non espressamente indicato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni di legge in materia.